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Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 · Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 — Misure urgenti per il settore siderurgico

Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacita' produttive mediante la demolizione degli impianti e' concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacita' soppressa cosi' come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193 . Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto e' elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. ((2))

2. Il predetto contributo e' elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19 , convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87 , o in attivita' di servizi alla produzione.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , ed e' cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19 , convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87 , o in attivita' di servizi alla produzione.

4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilita' al 1 luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193 . ((2))

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 .

-------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 9 dicembre 1986, n. 835 , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1987, n. 19 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 , e' prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987".