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Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 · Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 — Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria

Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi del primo comma dell'art. 12 possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante l'iscrizione in appositi ruoli per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dalle regioni di residenza o dalle province autonome di Trento e Bolzano per gli anni successivi. Tale iscrizione e' operante per almeno un triennio e la relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed e' affidata alle esattorie con apposite convenzioni. Le modalita' per l'iscrizione sono fissate con legge regionale e le relative entrate sono versate al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14. ((Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma e' commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale)) . La mancata iscrizione nel ruolo non puo' comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza che saranno retribuite secondo disposizioni dettate con legge regionale. A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'assistenza ospedaliera e' estesa ai non abbienti attualmente assistiti a carico dei comuni.