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Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 · Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 — Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per le violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto commesse sino alla data del 16 ottobre 1973, le sopratasse e le pene pecuniarie non si applicano se il contribuente provvede ((entro il 31 gennaio 1974)) a tutti gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti ((e presenta entro lo stesso termine)) apposita dichiarazione integrativa, versando l'imposta che risulta dovuta. Per le operazioni effettuate nei confronti di uno stesso soggetto puo' essere emessa e registrata una sola fattura globale. Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'acquirente di beni e servizi che non abbia ricevuto entro il ((28 febbraio 1974)) le fatture emesse a norma del precedente comma puo' presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro lo stesso termine, una fattura globale per ciascun fornitore recante le indicazioni di cui all'art. 21 del decreto medesimo. Le formalita' di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , possono essere eseguite ((fino al 31 gennaio 1974)) . Le registrazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo possono essere effettuate globalmente per tutte le operazioni relative al medesimo contraente. ((2))

----------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ".