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Decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 · Decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

Decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantita' superiore a venti quintali. All'uopo i possessori debbono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.