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Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 · Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 — Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo

Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attivita' per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE. Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'A.I.M.A. potra' avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall' art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303 . Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144 , sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. ((4))

---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 agosto 1982, n. 610 ha disposto (con l'art. 19) che il presente articolo viene sostituito dalle disposizioni della L. 610/1982 .