Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 Art. 4
Le modalita' di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del Presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con il decreto di cui al precedente comma potranno essere previste forme di pubblicita' obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' esercitata dai comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.