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Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 · Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 — Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo

Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualita' dei medesimi, sono: 1) carni fresche di qualunque specie animale; 2) poste alimentari secche; 3) risone e riso; 4) olii di oliva; 5) olii di semi; 6) burro; 7) margarina; 8) formaggi in genere; 9) salumi e prosciutti; 10) lardo salato e strutto; 11) baccala' e stoccafisso secchi e bagnati; ((12) pollame macellato; 13) conigli macellati;)) 14) prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi; 15) prodotti alimentari surgelati: pesci interi, prodotti della pesca in confezioni, verdura e ortaggi in confezioni, carni in confezioni comunque preparate; 16) acque minerali; 17) birra, vino comune da pasto sfuso e in bottiglia 18) alimenti dietetici per l'infanzia; 19) saponi da bucato e da toeletta; 20) detersivi; 21) gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione. I prezzi dei beni di cui al n. 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla ((normativa e prezzi comunitari)) sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi. Il provvedimento dei conseguenti adeguamenti da apportare ai prezzi sul mercato interno per i suddetti beni e' adottato dai Comitati provinciali dei prezzi previe direttive del Comitato interministeriale prezzi. Le farine di grano duro e di grano tenero sono sottoposte alla disciplina dei prezzi secondo le norme del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347 , e successive integrazioni e modificazioni.