Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425 Art. 3
Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione dei prezzi indicati nei listini depositati ai sensi dell'art. 1 deve essere preceduta da comunicazione notificata al CIP. Le variazioni hanno effetto con decorrenza successiva di sessanta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, sempre che la proposta di variazione non sia respinta con provvedimento motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del CIPE, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su relazione degli uffici del CIP. Durante il decorso del termine di sessanta giorni, su richiesta della impresa, possono essere concordate variazioni di prezzo approvate con provvedimento adottato con le forme e le modalita' previste nel comma precedente, che ne indica anche la decorrenza.