Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 2
Sono abrogati gli articoli 23 , 24 , 31 , 33 , 34 , 41 , 67 , 69 , 70 e 102 della legge 17 luglio 1942, n. 907 . La norma dell' art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , si applica esclusivamente ai tabacchi. Sono soppresse le parole "di sali" dal titolo, il n. 1, e la parola "sali" dal n. 5 dell'art. 64; le parole "di sali o" dal titolo e "sali" dall'art. 65; le parole "sali o" dall'art. 68; le parole "sali o" dall' art. 73 ; il n. 3 dell'art. 75 ; il n. 4 dell'art. 99 della legge 17 luglio 1942, n. 907 . Le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successive modificazioni, che prescrivono l'osservanza di cautele, vincoli o formalita', non si applicano ai sali resi inadatti all'alimentazione umana mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Verweist auf
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 36
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 64
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 65
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 68
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 73
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 75
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 Art. 99