Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276 Art. 1
Il termine previsto dall' art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 , convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427 , prorogato di sei mesi con l' art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122 , convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16 , e' ulteriormente prorogato di tre mesi. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera N) aggiunta, con l' art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 , alla tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono ridotte da L. 250 a L. 50 per quintale relativamente ai numeri 1, 2 e 3 e da L. 175 a L. 35 per quintale relativamente al n. 4. Le riduzioni stabilite nel comma precedente esplicano la loro efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.
Verweist auf
- Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276 Art. 2
- Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276 Art. 26