Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 Art. 3
TITOLO I Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali, rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
((A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti: pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento; pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30 aprile 1968: 10 per cento)) . Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, gia' riliquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1 luglio 1972. Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo, complessivamente spettante al 30 giugno 1972. Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresi', alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e degli articoli 50 , 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , che si collochino temporalmente in data anteriore al 1 luglio 1972, anche se tali quote siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.