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Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 · Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 — Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 Art. 2

TITOLO I Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali, rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e' elevato a lire 234.000 annue. A decorrere dal 1 luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L. 156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue. A decorrere dal 1 gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma di detto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.