Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428 Art. 2
Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere negli anni 1971 e 1972 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 50 miliardi. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 . Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonche' dagli interessi relativi, per l'anno 1971 si fara' fronte con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.