Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 2
((Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumita' pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971 ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, e' concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unita' immobiliare abitativa e lire 1 milione per unita' immobiliare adibita ad attivita' commerciale, artigiana o professionale)) . La concessione dei contributi di cui al comma precedente e' subordinata all'accertamento tecnico-economico da parte del genio civile. ((COMMA SOPPRRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1971, N.475))