Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 Art. 13
I progetti per la costruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione debbono rispondere alle prescrizioni delle vigenti norme sull'edilizia antisismica di seconda categoria di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 , e dovranno essere presentati all'ufficio del Genio civile di Napoli muniti del parere della commissione edilizia comunale che dovra' pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto al comune.