Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 Art. 6
Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Verweist auf
- Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 Art. 56