Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.