Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 Art. 1
Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad avere applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1971, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 , con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e alla legge 11 marzo 1970, n. 74 .