Decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2 Art. 1
L' art. 304-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: ((304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta)) . Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato. E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".
Verweist auf
- Decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2 Art. 304