Decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 Art. 21
TITOLO I Disposizioni di carattere tributario
Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale per le imposte erariali e al 5 per cento semestrale per le imposte locali. ((11)) --------------- AGGIONAMENTO (11) La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "E' abrogato, limitatamente alle tasse e imposte indirette sugli affari, l' articolo 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ."