Decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723 Art. 13
Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'. Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalita' dalle popolazioni predette. I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.