Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192 Art. 2
L' art. 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: Art. 275. - (Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva). Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi ((i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza)) . Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia preventiva l'imputato e' immediatamente scarcerato.
Verweist auf
- Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192 Art. 275