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Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 · Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 — Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

((Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del relativo decreto di trasferimento. Ove lo sgombero dei fabbricati venisse disposto successivamente dall'autorita' competente, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza di sgombero)) . ((Le domande presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8 del decreto-legge 11 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prese in considerazione in via di sanatoria)) . ((I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entita' del danno subito dall'immobile - possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma)) .