Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232 Art. 13
((Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa')) . Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalita' dalle popolazioni predette.