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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 56

In KraftAmtlicher Text

Le imprese, site nei territori dei comuni di cui allo art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all' art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, nonche' le nuove imprese che installino i propri impianti nei territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito. Ai fini della esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto puo' avvenire anche in localita' diversa da quella originaria purche' compresa nel territorio dei comuni di cui al comma precedente.