Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 50
Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all' art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , e' elevato da lire 100 a lire 300 milioni.
Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all' art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , e' elevato da lire 100 a lire 300 milioni.