Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 42
Interventi per l'assistenza e la protezione civile ed a favore degli enti locali
L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni di cui all' art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , per la corresponsione del contributo ivi previsto, e' elevata a lire 9.000 milioni. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all' art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , gia' elevata a lire 9.525 milioni dall' art. 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , e' ulteriormente elevata a lire 16.525 milioni. La maggiore somma di lire 7.000 milioni e' destinata ai seguenti interventi: a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovven- zioni ai comitati provinciali di as- sistenza e beneficenza pubblica...... L. 6.200 milioni .fp; b) assistenza in natura con di- stribuzione di materiale vario....... " 800 milioni E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi: a) spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti........................ L. 700 milioni b) spese inerenti ai servizi ed al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti..... L. 2.500 milioni