Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 31
Agli assegnatari dei terreni della "Cassa per la formazione della proprieta' contadina", per i quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza dei terremoti, e' data facolta' di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualita' dei mutui in essere.