Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 22-ter
((Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.))
((Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.))