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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

I programmi di opere previsti dall'art. 11 e le loro eventuali varianti sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta: dal capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968, che la presiede; da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana; dagli ingegneri capi degli uffici del genio civile delle province di Agrigento, Palermo e Trapani; da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana; dal sovraintendente scolastico regionale di cui all' articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ; dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Nello stesso decreto e' fissato il termine entro il quale la commissione dovra' assolvere il compito assegnatole. ((Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante)) .