Decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8 Art. 2
((Per gli effetti di cui agli articoli seguenti e' pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966. Con successivi decreti del Ministro per la grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati, in essi compresi anche quelli nei quali non sia stata possibile la ricostituzione di tutte le formalita' a cura del conservatore)) .