Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 89
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.