Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 87
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito ((delle addizionali istituite con il presente decreto)) , nonche' con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.