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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 79

In KraftAmtlicher Text

((In deroga alte disposizioni vigenti, il Ministero della sanita' puo' autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialita' medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1)) . L'autorizzazione prevista dal comma precedente cessa di avere validita' dal momento in cui le officine autorizzate sono in grado di riprendere la produzione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data del presente decreto.