Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 77
((Il Ministero della sanita' e' autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternita' e infanzia, agli Istituti zooprofilattici, contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200 milioni)) . Il contributo e' disposto previo accertamento della entita' e della natura dei danni da parte del medico o del veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza. Ai fini indicati dal primo comma del presente articolo e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1966 la somma di L. 2.200.000.000. ((I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzata a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario)) .