Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 64
((In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:)) a) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari; b) ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso; ((c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali)) .