Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 41
La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto puo' estendersi fino a 10 anni.
La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto puo' estendersi fino a 10 anni.