Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 40
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e' aumentato dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 38 del presente decreto. Detto importo sara' erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.