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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 37

In KraftAmtlicher Text

Il Mediocredito centrale ha facolta' di emettere, al sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti. Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle Borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesso dagli Istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 .