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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 35

In KraftAmtlicher Text

((Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato)) .