Decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210 Art. 2
Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1961 e che abbia i requisiti previsti dall' art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , e' accordato nella misura dei 95% un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3 , e della riduzione d'imposta. di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1933, n. 836 . L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.
Verweist auf
- Decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210 Art. 11