Decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150 Art. 3
Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.