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Decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 · Decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 — Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

Decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 12 aprile 1960 ((al 15 luglio)) 1960, e che abbia: requisiti previsti dallo art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , e' accordato nella, misura del 98 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 . L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.