Decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 Art. 2
Il recupero del rimborso, previsto dall'art. 9 del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze, e' effettuato limitatamente ai prodotti petroliferi nazionali esportati entro il 30 settembre 1957. Per i prodotti esportati nel periodo 1° luglio 1957-30 settembre 1957, l'entita' del recupero e' commisurata alla media dei rimborsi liquidati allo stesso esportatore nel mese di giugno 1957, o, in mancanza, nel mese precedente.
Verweist auf
- Decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 Art. 9