Decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190 Art. 2
L'aumento dell'imposta o della sovrimposta di confine stabilita dal precedente articolo si applica anche sugli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o raffinerie, e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti, nonche' in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria. A tale scopo il detentore della merce, a norma del precedente comma, dovra' fare denunzia delle quantita' possedute entro 10 giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana secondo la rispettiva competenza. L'aumento dell'imposta si applica anche agli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto la precedente aliquota del tributo, da' chiunque detenuti in quantita' complessiva superiore ai cinque quintali. All'uopo i detentori dovranno farne denunzia entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al piu' vicino ufficio doganale o Comando della guardia di finanza.