Decreto del presidente della repubblica 27 dicembre 2023, n. Art. 3Censimento e monitoraggio
Capo II I minori stranieri non accompagnati
1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 , i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attivita' sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalita' di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all'articolo 12.
2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1 sono inserite all'interno del SIM.