Decreto del presidente della repubblica 27 dicembre 2023, n. Art. 13Compiti in materia di minori accolti
Capo IV I minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico:
a) concede il nulla osta, previa adeguata valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14, alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.