Decreto del presidente della repubblica 28 giugno 2019, n. 9 Art. 2Valutazione delle prove d'esame
1. La commissione di esame dispone di quaranta punti per la valutazione delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.
2. Le tre prove scritte sono valutate in ventesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati e il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.