Decreto del presidente della repubblica 14 dicembre 2018, n. Art. 2
Sistema telematico centrale della nautica da diporto «SISTE»
1. Presso il Dipartimento trasporti e' istituito, ai sensi dell' articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base dell' articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:
a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unita' da diporto;
b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON);
c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.
Note all'art. 2: - Per il testo dell' art. 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 : «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all' art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 dicembre 2018, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 14 dicembre 2018, n. Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 14 dicembre 2018, n. Art. 71