Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2018, n. 39 · Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2018, n. 39 — Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063)

Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2018, n. 39 Art. 4

Titolo I Forze di polizia a ordinamento civile

In KraftAmtlicher Text

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13 , primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario 52,98 868,08 Commissario/Commissario penitenziario 51,50 859,20 Vice Commissario / Vice commissario penitenziario 50,38 825,38 Sostituto Commissario "coordinatore" 51,50 849,90 Sostituto Commissario 51,50 849,90 Ispettore Superiore (con 8 anni) 50,90 840,00 Ispettore Superiore 50,90 840,00 Ispettore capo (con 10 anni) 50,48 803,98 Ispettore capo 50,48 803,98 Ispettore 48,92 779,02 Vice Ispettore 47,38 754,58 Sovrintendente Capo "coordinatore" 48,69 775,39 Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica) 48,69 775,39 Sovrintendente Capo 48,69 775,39 Sovrintendente 47,87 731,77 Vice Sovrintendente 47,84 728,34 Assistente Capo "coordinatore" 47,78 662,88 Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica) 47,78 662,88 Assistente Capo 47,78 662,88 Assistente 44,17 606,57 Agente scelto 44,14 563,44 Agente 43,90 531,70 (1) ((2))

------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 , nel modificare l' art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 .